Statuto dello studente e della studentessa

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Lo Statuto: il testo

Lo Statuto in breve: diritti

Diritti personali

  • diritto al rispetto, alla tutela e alla valorizzazione della propria identità personale, culturale, etnica e religiosa, che si realizzano tramite una convivenza democratica, solidale e corretta, orientata a valorizzare le diversità.
  • diritto alla riservatezza dei dati e delle situazioni personali.
  • diritto ad avere un ambiente salubre, sicuro e accogliente, che favorisca l’apprendimento, la comunicazione e l’incontro.

Offerta formativa, apprendimento, conoscenze e competenze, insegnamento

  • diritto ad un’offerta formativa di qualità, che garantisca anche la continuità educativa e didattica.
  • diritto ad una scuola organizzata in funzione dei suoi bisogni individuali di apprendimento e formazione. Alunni con difficoltà o, viceversa, particolarmente dotati hanno diritto ad una attenzione formativa specifica.
  • diritto ad acquisire conoscenze e competenze necessarie per esercitare la propria autonomia personale, la cittadinanza e la professione.
  • diritto ad una proposta formativa che favorisca l’apprendimento e l’imparare ad imparare, avvalendosi anche di sussidi e tecnologie avanzate.
  • diritto ad un insegnamento qualificato, aggiornato, efficace e linguisticamente corretto.

La valutazione, le verifiche, i compiti, il rendimento scolastico

  • diritto ad una valutazione corretta e trasparente nei criteri, nelle forme e nelle modalità. La valutazione rispetta il processo idividuale di apprendimento, tenendo conto dell’autovalutazione. Le valutazioni devono per questo motivo essere rese note tempestivamente.
  • diritto a non essere sottoposti a verifica nei giorni immediatamente successivi a giornate festive o di interruzione dell’attività didattica, a meno che le verifiche non siano concordate per tempo con il docente.
  • diritto ad una distribuzione equa e programmata di compiti e verifiche. Con specifici accordi tra studenti ed insegnanti si deve regolamentre anche l’assegnazione di compiti “per le vacanze”, oppure per i fine settimana.
  • diritto (di genitori e studenti) ad una chiara informazione sui progressi e in generale sul rendimento scolastico, il che comprende anche la possibilità di visionare le verifiche scritte e la parte del registro che riguarda lo studente. I genitori o chi per essi devono essere informati tramite giornate di udienza e attraverso orari individuali di ricevimento. La scuola con un suo regolamento interno dovrà stabilire le modalità e i termini entro cui informare le famiglie e gli studenti dello scarso rendimento nel periodo compreso tra la valutazione del primo quadrimestre e la comunicazione, che avviene agli inizi di maggio, relativa all’incerto successo formativo. Se sussiste un dubbio sul successo formativo, la comunicazione deve avvenire al massimo agll’inizio di maggio.
  • I genitori di alunni maggiorenni continuano a ricevere informazioni dalla scuola, a meno che non vi rinuncino espressamente o il proprio figlio/a vi si opponga per iscritto.

Attività didattiche integrative, sostegno personalizzato, informazione, associazione e contatti con la scuola

  • diritto ad attività didattiche integrative e complementari a supporto della propria formazione; diritto ad un sostegno personalizzato per l’auto-orientamento in diversi campi: studio, vita di relazione, scelte scolastiche e professionali.
  • diritto a ricevere un’informazione chiara e completa sul funzionamento della scuola, i programmi, i contenuti degli insegnamenti, i libri di testo ed in generale sulle iniziative che coinvolgono gli studenti stessi.
  • diritto all’espressione della propria opinione (purchè in forma corretta) e di avanzare proposte sul piano dell’offerta formativa, sui regolamenti di istituto e sull’organizzazione del servizio scolastico.
  • diritto all’associazione con altri studenti  dell’istituto e all’utilizzazione di locali della scuola per trattare tematiche di interesse scolastico, secondo modalità stabilite dal regolamento di istituto.
  • diritto a mantenere i contatti con la scuola, anche tramite iniziative in forma associativa di ex-studenti.

Lo Statuto in breve: doveri

  • dovere di rispettare e valorizzare la personalità propria e degli altri studenti e membri della comunità scolastica.
  • dovere di rispettare l’ambiente scolastico e il patrimonio della scuola.
  • dovere di collaborare con gli altri componenti del mondo scolastico sia a scuola che durante le iniziative parascolastiche.
  • dovere di osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza.
  • dovere di concorrere al raggiungimento dei fini formativi attraverso la frequenza puntuale e regolare e con l’impegno nello studio.
  • dovere di sottoporsi alle verifiche e alle valutazioni.
  • dovere di presentare giustificazione regolare in caso di assenza. Se la scuola mantiene i contatti con la famiglia, nel caso di assenze giustificate da studenti maggiorenni, la famiglia può essere informata.
  • dovere di partecipare attivamente alla vita della scuola, con spirito democratico, a favore della libertà di pensiero e contro ogni forma di pregiudizio e violenza.
  • dovere di rispettare norme e regolamenti della scuola, come anche le decisioni degli organi competenti e le regole della convivenza civile.
  • dovere di partecipare alla vita democratica della scuola.
  • dovere di contribuire al proficuo uso degli spazi e dei tempi associativi della scuola.

Lo Statuto in breve: divieti

Divieto di allontanarsi dalla scuola senza autorizzazione del dirigente (o del sostituto). Il regolamento dei singoli istituti deve definire i criteri per la partecipazione a manifestazioni pubbliche durante l’orario scolastico. Su questa base il dirigente rilascerà le necessarie autorizzazioni, dopo aver sentito il comitato degli studenti.

Lo Statuto in breve: norme disciplinari

  • i regolamenti interni delle scuole individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari, determinano le misure di carattere educativo, indicano l’organo a cui compete infliggere le sanzioni e stabiliscono il procedimento da seguire per l’applicazione dei provvedimenti disciplinari.
  • il consiglio di istituto definisce le infrazioni disciplinari con le relative sanzioni (tenendo conto delle proposte formulate dagli organi rappresentativi di docenti, genitori e, alle scuole superiori, anche degli studenti). Dopo che il provvedimento è stato approvato dal consiglio di istituto, esso viene inserito nel regolamento interno e comunicato a tutti gli interessati.
  • provvedimenti disciplinari devono avere finalità educativa e tendere al rafforzamenzto del senso di responsabilità, oltre che al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità.
  • la responsabilità disciplinare è personale.
  • nessuno può essere sottoposto a sanzione se prima non ha avuto modo di esprimere le proprie ragioni.
  • il comportamento scorretto non può influire sulla valutazione del profitto delle singole materie ed aree disciplinari.
  • non si può sanzionare la libertà di opinione, espressa correttamente e senza ledere la personalità degli altri.
  • le sanzioni devono essere temporanee, proporzionate all’infrazione e ispirate al principio della riparazione del danno. Inoltre devono tenere conto della situazione personale dello studente. Possono essere convertite in attività a favore della comunità scolastica.
  • l’allontanamento (sospensione) dalla scuola è adottato dal consiglio di classe e può essere inflitto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori a 15 giorni. La sospensione può essere disposta se sono stati commessi reati o vi sia pericolo per le persone. Nella scuola elementare questa è condizione necessaria (sine qua non) per infliggere la sospensione. Durante il periodo di allontanamento deve essere previsto un rapporto con lo studente ed i genitori per preparare il rientro nella comunità. Nel caso in cui l’autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva, così come descritta dalla famiglia o dallo studente, sconsiglino il rientro a scuola, lo studente anche in corso d’anno può iscriversi ad altra scuola.
  • durante le sessioni d’esame le sanzioni per le mancanze disciplinari vengono inflitte dalla commissione d’esame e si applicano anche ai candidati esterni.

Ricorso

Contro tutte le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso; esso può essere presentato da parte degli studenti o dei genitori (se lo studente è minorenne) ad un organo di garanzia interno alla scuola o all’istituto comprensivo.
Nei circoli didattici, negli istituti comprensivi e nelle scuole medie l’organo di garanzia è così composto: dirigente, almeno due rappresentanti dei genitori e almeno due rappresentanti dei docenti. Nelle scuole secondarie di II grado e negli istituti che includono anche una scuola di questo grado, invece, l’organo di garanzia è composto almeno da: un rappresentante dei genitori, uno degli studenti e due dei docenti, oltre al dirigente scolastico. La presidenza spetta in ogni caso ad un rappresentante dei genitori. Per ognuno dei membri deve essere nominato il relativo sostituto. Ogni istituzione scolastica fissa la durata in carica dell’organo di garanzia, che non può superare il triennio. Per essere dichiarata valida la seduta dell’organo di garanzia devono essere presenti almeno 3 membri.

Procedimento

L’organo di garanzia effettua un tentativo obbligatorio di conciliazione tra le parti. In caso di accordo viene redatto un verbale di intesa con cui si conclude il procedimento. In caso di esito negativo, l’organo di garanzia deve decidere in merito al ricorso. Le decisioni vengono prese a maggioranza dei presenti, che non si possono astenere dal voto. In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente. L’esecuzione delle sanzioni disciplinari rimane sospesa fino alla scadenza del termine di ricorso stabilito dal regolamento interno o fino alla decisione dell’organo di garanzia, nel caso in cui si presenti ricorso.